Introduzione
Premessa
L’Impresa EUROELETTRICA CIVILE E INDUSTRIALE S.r.l. (in seguito denominata ”Impresa”) ha adottato il presente codice etico (in seguito denominato “Codice”). Nell’ambito delle sue attività e nella conduzione dei suoi affari assume, come principi ispiratori, il rispetto della legge e delle normative di riferimento, nonché delle norme interne, in un quadro di integrità, correttezza e riservatezza ripudiando ogni discriminazione. Si propone inoltre di conciliare la ricerca della competitività sul mercato con il rispetto delle normative sulla concorrenza e di promuovere, in un’ottica di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il corretto e funzionale utilizzo delle risorse. L’Impresa si impegna per la diffusione del Codice, il suo periodico aggiornamento e la messa a disposizione di ogni possibile strumento che favorisce la piena applicazione dello stesso.
Di seguito vengono riportati i principi ispiratori e le prescrizioni di legge prese a riferimento.
Obbligo di diligenza
La prestazione lavorativa deve essere svolta con diligenza ed osservando le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori (Art. 2104 cod.civ.).
I parametri posti dal legislatore per indicare la diligenza dovuta sono, in particolare, la natura della prestazione e l'interesse dell'impresa.
Il rinvio alla natura della prestazione impone che il grado di diligenza necessario debba essere valutato in relazione alla qualifica del dipendente, alle incombenze affidategli ed alle particolari difficoltà che si presentino per il loro espletamento.
Dovere di obbedienza
L'obbedienza – cui si riferisce l'art. 2104, comma 2, cod.civ. - implica l'osservanza delle disposizioni impartite per l'esecuzione e la disciplina del lavoro dall'imprenditore e dai suoi collaboratori dai quali il lavoratore dipende.
Tale dovere, pertanto, risulta violato anche quando il lavoratore, pur eseguendo esattamente la prestazione, si sottrae con dolo o colpa alla disciplina dell'Impresa, per esempio disattendendo ripetutamente la disposizione impartita di informare periodicamente sul lavoro svolto.
Obbligo di fedeltà
L'obbligo di fedeltà, sancito dall'art. 2105 cod.civ., si configura come obbligo accessorio rispetto alla prestazione di lavoro, di contenuto negativo (obbligo di non fare) e finalizzato a tutelare l'interesse dell'imprenditore alla capacità di concorrenza dell'impresa.
In particolare il lavoratore non deve:
• trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore (divieto di concorrenza)
• divulgare notizie relative all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, nonché farne uso in modo da recare ad essa pregiudizio (obbligo di riservatezza).
Divieto di concorrenza
Il lavoratore deve astenersi da qualsiasi attività concorrenziale, ancorché lecita, che possa generare una situazione di pericolo o pregiudizio per l'Impresa.
Obbligo di riservatezza
L'obbligo di fedeltà implica anche il divieto di divulgare o utilizzare, con pregiudizio per il datore di lavoro, i c.d. segreti aziendali attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa.
Il segreto aziendale è tutelato anche in sede penale dagli art. 621, 622 e 623 cod. pen. che impongono di non rilevare documenti segreti, nonché i segreti professionali e scientifico-industriali.
Conseguenze in caso di violazione
L'inosservanza degli obblighi posti a carico del lavoratore, oltre a costituire un comportamento passibile di sanzioni disciplinari (fino al licenziamento), può comportare l'obbligo del risarcimento del danno a titolo di inadempimento contrattuale
Destinatari ed ambito di applicazione
Le norme del Codice si applicano, senza alcuna eccezione, a tutti i dipendenti, collaboratori, addetti della Impresa e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano rapporti e relazioni, od operano per perseguirne gli obiettivi (in seguito denominati “Destinatari”).
I Destinatari devono informare adeguatamente i terzi circa gli obblighi imposti dal Codice, esigerne il rispetto e adottare idonee iniziative in caso di mancato adempimento.
Principi etici e di comportamento
Principio generale
I rapporti e i comportamenti, a tutti i livelli, devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza e reciproco rispetto nonché essere aperti alla verifica e basati su informazioni corrette e complete.
Principio di lealtà e di fedeltà
La Impresa mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca con ciascuno dei suoi dipendenti.
In tal senso, l’obbligo di fedeltà comporta per ogni dipendente il divieto di:
1) assumere occupazioni con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, incarichi di consulenza o altre responsabilità per conto dei terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Impresa;
2) svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell’impresa o incompatibili con i doveri d’ufficio.
Infine tutti i dipendenti devono considerare il rispetto delle norme del Codice Etico come parte essenziale delle obbligazioni contrattuali nell’ambito del rapporto di fiducia e di fedeltà.
Informazioni riservate e tutela della privacy
Le informazioni che hanno carattere di riservatezza, relative a dati o conoscenze che appartengono alla Impresa, non devono essere acquisite, usate o comunicate se non dalle persone autorizzate, generalmente o specificatamente.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate informazioni riservate: i progetti di lavoro, compresi i piani commerciali, industriali e strategici, le informazioni riguardo al know-how ed ai processi tecnologici, le operazioni finanziarie, le strategie operative, le strategie di investimento e di disinvestimento, i risultati operativi, i dati personali dei dipendenti e le liste di clienti, fornitori e collaboratori.
Inoltre, anche nel rispetto della legislazione a tutela della privacy, i Destinatari si devono impegnare a proteggere le informazioni generate o acquisite e ad evitarne ogni uso improprio o non autorizzato.
Tutela della persona
La Impresa svolge le proprie attività in armonia con la legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro.
Tutti i Destinatari, nell’ambito delle loro mansioni, si impegnano ad una conduzione delle proprie attività che si fondi sulla prevenzione dei rischi e sulla tutela della salute e della sicurezza di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.
I rapporti tra dipendenti della Impresa devono essere improntati ai principi di una civile convivenza e devono svolgersi nel rispetto reciproco dei diritti e della libertà delle persone. In particolare, non devono essere fatte discriminazioni o ritorsioni per ragioni di nazionalità, di credo religioso, di appartenenza politica e sindacale, di lingua e di sesso. In tal senso ciascun Destinatario deve attivamente collaborare per mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità e della reputazione di ciascuno.
I rapporti tra i diversi livelli di responsabilità devono svolgersi con lealtà e correttezza, nel rispetto del segreto d’ufficio.
I responsabili delle unità organizzative devono esercitare i poteri connessi alla delega ricevuta con obiettività ed equilibrio, curando adeguatamente il benessere e la crescita professionale dei propri collaboratori. A loro volta tutti i dipendenti devono prestare la massima collaborazione verso i loro responsabili, osservando con diligenza le disposizioni di lavoro loro impartite.
Tutela ambientale
I Destinatari, nello svolgimento delle loro funzioni, si impegnano a rispettare la vigente normativa in materia di tutela e protezione ambientale e promuovono, inoltre, una conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell’ambiente.
Tutela del patrimonio aziendale
Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e della conservazione dei beni, fisici e immateriali, e delle risorse, siano esse umane, materiali o immateriali, affidategli per espletare i suoi compiti nonché dell’utilizzo delle stesse in modo proprio e conforme all’interesse sociale.
Nessuno dei beni e delle risorse di proprietà dell’Impresa deve essere utilizzato per fini diversi da quelli indicati dalla Impresa .
Processi di controllo
I Destinatari devono essere consapevoli dell’esistenza di procedure di controllo e coscienti del contributo che queste danno al raggiungimento degli obiettivi aziendali e all’efficienza.
La responsabilità di creare un sistema di controllo interno efficace è comune ad ogni livello operativo; conseguentemente tutti i dipendenti, nell’ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione, dell’attuazione e del corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree operative a loro affidate.
Tutela di informativa contabile e gestionale
Ogni atto od operazione, di qualsiasi tipo, posto in essere dai Destinatari, si dovrà basare su un’adeguata documentazione ed essere ragionevolmente verificabile.
Le informazioni che confluiscono nei “report” periodici e/o nella contabilità, sia generale che analitica, devono attenersi ai principi di trasparenza, correttezza, completezza e accuratezza.
I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze della informativa e della documentazione di supporto sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore, se dipendente, ovvero al referente interno, se soggetto terzo.
Le norme etiche nei confronti di terzi
Clienti
Ciascun Destinatario, nell’ambito della gestione dei rapporti con i clienti e nel rispetto delle procedure interne, deve favorire la massima soddisfazione del cliente fornendo, tra l’altro, informazioni esaurienti ed accurate sui prodotti e i servizi loro forniti, in modo da favorire scelte consapevoli.
I Destinatari non devono promettere od offrire pagamenti o beni per promuovere o favorire gli interessi dell’Impresa. Omaggi o atti di ospitalità sono permessi solo quando siano tali, per natura e valore, da non poter essere interpretabili come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore.
Fornitori
La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere effettuate sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente che tenga conto, tra l’altro, del prezzo, della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato, e anche dell’onestà e dell’integrità del fornitore.
I Destinatari non possono accettare omaggi, regali e simili, se non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia e purché di modico valore.
Qualora un Destinatario riceva da un fornitore proposte di benefici, deve immediatamente riferire al proprio superiore.
Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni
L’assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate.
I Destinatari non devono promettere od offrire a Pubblici Ufficiali o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di Pubbliche Istituzioni pagamenti o beni per promuovere o favorire gli interessi del Gruppo.
Qualsiasi Destinatario riceva richieste o proposte di benefici da pubblici funzionari deve immediatamente riferire al proprio superiore, se dipendente, ovvero al referente interno, se soggetto terzo.
I Destinatari che nell’ambito delle loro funzioni si trovino ad avere legittimamente rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, hanno la responsabilità di verificare preventivamente, e con la dovuta diligenza, che quanto dichiarato e/o attestato, nell’interesse della Impresa, sia veritiero e corretto.
Violazione del codice
La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con la Impresa e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali.
Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del contratto di lavoro, se posta in essere dal dipendente, ovvero alla interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.
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